(massima n. 1)
In tema di violenza sessuale, l'«abuso di autorità» di cui all'art. 609 bis, primo comma, c.p. presuppone nell'agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico. (In applicazione di tale principio la Corte ha escluso la configurabilità dell'abuso di autorità in un'ipotesi in cui l'agente aveva compiuto atti sessuali con un minore degli anni sedici che gli era stato affidato, nella sua qualità di insegnante privato, per ragioni di istruzione ed educazione ed ha conseguentemente ritenuto corretta la decisione del giudice di merito che aveva qualificato il fatto come atti sessuali con minorenne — art. 609 quater c.p. — anziché come violenza sessuale — art. 609 bis c.p.).