(massima n. 1)
Ai fini della qualificazione di un atto come «atto sessuale», quale previsto dall'art. 609 bis c.p., non deve necessariamente farsi riferimento all'istinto sessuale del soggetto agente, ben potendo rientrare nella nozione in questione anche un atto il quale, pur non valendo ad appagare il detto istinto, costituisca indebita invasione della sfera sessuale del soggetto passivo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, č stato ritenuto che correttamente fosse stato configurato il reato di violenza sessuale in un caso in cui il soggetto passivo era stato costretto a subire la penetrazione in vagina di alcuni oggetti, ad opera degli imputati).