(massima n. 1)
Č manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, la questione di legittimitą costituzionale dell'art. 609 bis c.p., nella parte in cui accomunando sotto un'unica previsione fatti che prima integravano i distinti reati di violenza carnale e di atti di libidine violenti e unificando le condotte incriminate mediante la locuzione «atti sessuali», senza ulteriore descrizione o definizione, difetterebbe di determinatezza, non essendo rinvenibile nel linguaggio corrente e nella letteratura scientifica una nozione comunemente e univocamente accettata di atto sessuale.