(massima n. 1)
La norma di cui all'art. 1054 c.c., sull'interclusione del fondo a seguito di alienazione a titolo oneroso o di divisione, trova applicazione anche nell'analoga ipotesi di interclusione derivante da espropriazione per pubblica utilitą, sicché il diritto di accesso senza corresponsione di indennitą va fatto valere dal proprietario del fondo rimasto intercluso nei confronti dell'ente espropriante, non potendo il proprietario medesimo, rinunziando all'anzidetto beneficio, rivolgersi ad altro confinante e chiedere il passaggio pagando l'indennitą.