(massima n. 1)
L'art. 2495 cod. civ. (al pari dell'art. 2456 cod. civ. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) prevede che i crediti verso la societą cancellata diventano esercitabili dapprima nei confronti dei soci, nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e poi, in caso di mancato pagamento per loro colpa, nei confronti dei liquidatori, stabilendo, quindi, ulteriori e distinti fatti costitutivi. Ne deriva che l'accertamento giudiziale del credito verso la societą, anche con forza di giudicato, pur opponibile ai soci ed ai liquidatori, non consente al creditore di far valere il titolo esecutivo ottenuto direttamente nei loro confronti, attesa la necessitą di agire in giudizio contro gli uni e, gradatamente, contro gli altri per l'accertamento dei rispettivi presupposti.