(massima n. 1)
Per "ramo d'azienda", ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (come sostituito dalla prima parte dell'art. 32 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276), deve intendersi ogni entitą economica organizzata in maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identitą, il che presuppone, comunque, una preesistente entitą produttiva funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che gią esiste), e non anche una struttura produttiva creata "ad hoc" in occasione del trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio traslativo, dovendosi ritenere preclusa l'esternalizzazione come forma incontrollata di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici ovvero di articolazioni non autonome (nella specie, il servizio di manutenzione degli impianti ad uso ufficio e dei servizi ambientali da parte della Telecom), unificate soltanto dalla volontą dell'imprenditore e non dall'inerenza del rapporto ad una entitą economica dotata di autonoma ed obiettiva funzionalitą