(massima n. 2)
La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 1926, rinnovata nella successiva Convenzione del 7 settembre 1956 ratificata con la legge italiana 20 dicembre 1957, n. 1304, nell'elenco delle varie situazioni considerate analoghe alla schiavitù contemplava anche situazioni di fatto e non di diritto, perché realizzabili senza alcun fatto normativo. Pertanto, condizione analoga alla schiavitù deve interpretarsi come condizione in cui sia socialmente possibile, per prassi, tradizioni, circostanze ambientali, costringere una persona al proprio esclusivo servizio. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza dei reati di cui agli artt. 600 e 602 c.p. per accertata padronanza assoluta su dei bambini, acquisita mediante cessioni o rapimenti, e stato di soggezione e costrizione a rubare dei bambini medesimi).