(massima n. 1)
La liquiditą del debito non č condizione necessaria della costituzione in mora, nel nostro ordinamento non valendo il principio "in illiquidis non fit mora". Ne consegue che sussiste la mora del debitore, quando la mancata o ritardata liquidazione derivi dalla condotta ingiustificatamente dilatoria del debitore e, in genere, dal suo fatto doloso o colposo, quale l'illegittimo comportamento processuale per aver egli, a torto, contestato in radice la propria obbligazione. In tal caso, quindi, legittimamente la sentenza che liquida il debito fa decorrere gli interessi moratori dalla data della "interpellatio".