Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3092 del 11 febbraio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di passaggio coattivo, la disposizione dell'art. 1051, terzo comma, cod. civ., essendo diretta a consentire l'adeguamento della servitų alle esigenze del fondo che ne beneficia, mediante ampliamento della sede del transito giā esistente sul fondo altrui, č applicabile anche nell'ipotesi in cui si domandi di ampliare una strada inclusa nel fondo dominante tramite asservimento di una parte del fondo latistante.

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