(massima n. 1)
La ragione dell'immunitą giudiziale prevista dall'art. 598 c.p. sta nell'escludere la punibilitą di quelle espressioni pronunciate nel corso di una vicenda giudiziaria, che pur riguardando l'oggetto della causa, siano esorbitanti rispetto alle necessitą difensive, restino cioč estranee all'ambito dell'esercizio della difesa tutelato dall'art. 51 c.p.