(massima n. 1)
In tema di diffamazione, sussiste l'esimente di cui all'art. 598 c.p. per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autoritą giudiziarie o amministrative allorché le espressioni offensive siano contenute in una diffida stragiudiziale prodromica alle successive iniziative legali ed in particolare all'instaurazione di un giudizio di natura arbitrale e, quindi, ricompresa nell'esercizio del diritto di difesa.