(massima n. 1)
In tema di diffamazione, la competenza a decidere sulla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale per le offese contenute negli scritti presentati nei procedimenti dinanzi alla autoritą giudiziaria, scriminabili ai sensi dell'art. 598 c.p., spetta solo al giudice della causa nell'ambito della quale furono scritte le frasi offensive, il quale č l'unico idoneo a valutare, a conclusione del giudizio, se la giustificazione di quelle offese debba escludere anche la risarcibilitą del danno non patrimoniale eventualmente patito da colui cui furono rivolte. (Fattispecie nella quale tali frasi erano contenute in un atto di opposizione a decreto ingiuntivo e la Corte ha dichiarato che il giudice penale che aveva applicato la causa di non punibilitą era incompetente, nella specie, a decidere sul risarcimento del danno previsto dal comma secondo dell'art. 598 c.p.).