(massima n. 1)
In tema di diffamazione, č applicabile l'esimente di cui all'art. 598 c.p. - per il quale non sono punibili le offese contenute negli scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autoritą giudiziarie o amministrative - qualora le espressioni offensive siano contenute in un ricorso presentato al Presidente del Tribunale, in funzione di presidente del comitato per la tenuta dell'Albo dei consulenti tecnici, in quanto tale comitato č un organo pubblico avente giurisdizione disciplinare, con la conseguenza che nel relativo procedimento l'autore dello scritto riveste la qualitą di parte; tuttavia, occorre anche, ai fini dell'operativitą dell'esimente di cui all'art. 598 c.p., che le espressioni ingiuriose concernano, in modo diretto e immediato, l'oggetto della controversia ed abbiano rilevanza funzionale per le argomentazioni poste a sostegno della tesi prospettata. (Nella specie, la Corte ha rilevato che l'accertamento del nesso tra le offese e l'oggetto della contesa dipende da un giudizio di mero fatto, incensurabile in sede di legittimitą, ove sorretto da adeguata motivazione).