(massima n. 1)
L'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. per le case, i cortili, i giardini e le aie ad essi attinenti, è limitata al caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse; conseguentemente la norma indicata non trova applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili.