(massima n. 1)
Ai fini dell'applicabilitą dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. - in virtł della quale non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunziati dalle parti o dai loro patrocinatori innanzi alla autoritą giudiziaria - č sufficiente che le offese provengano dalle parti o dai loro patrocinatori e che concernano l'oggetto della causa o del ricorso pendente innanzi alla autoritą giudiziaria o a quella amministrativa, a nulla rilevando che esse siano dirette a persone diverse dalle controparti o dai loro patrocinatori. Ne deriva che rientrano nel campo di operativitą della norma in questione anche le offese dirette ai giudici delle precedenti fasi del giudizio o ai loro ausiliari, purché esse concernano l'oggetto della causa, dal momento che la "ratio legis" č quella di consentire la massima libertą nella esplicazione del diritto di difesa. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito ha ritenuto l'operativitą dell'esimente di cui all'art. 598 c.p. relativamente ad offese - contenute in una memoria depositata nel corso di un giudizio civile - dirette, al magistrato che, in sede penale, aveva condotto le indagini conclusesi con l'archiviazione su sua richiesta).