(massima n. 1)
Seppure l'esenzione dalla servitù di passaggio coattivo, prevista dall'ultimo comma dell'art. 1051 c.c. per i cortili, non è invocabile quando l'interclusione assoluta non possa essere altrimenti eliminata, tuttavia per stabilire se la servitù debba costituirsi solo per il passaggio pedonale od anche per il transito dei veicoli è necessario procedere alla valutazione comparativa degli opposti interessi da tutelare. Ne consegue che l'interclusione non giustifica la costituzione di una servitù di transito veicolare, qualora, essendo la pretesa fatta valere non per una situazione di effettiva necessità, ma per esigenze di maggiore comodità, l'accoglimento della domanda comporterebbe un sacrificio eccessivo alla normale destinazione del fondo servente, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito. (Nella specie, il fondo per il quale era richiesta la servitù di passaggio carrabile era distante pochi metri dalla pubblica via ed il cortile da attraversare era annesso ad un immobile adibito a villeggiatura estiva).