(massima n. 1)
Se č vero che la responsabilitā del direttore viene configurata dalla legge come un'agevolazione colposa del delitto commesso da altri, ai sensi dell'art. 57 c.p., č pur vero che il direttore del periodico possa egli stesso essere ritenuto colpevole di diffamazione vera e propria e non di omissione del controllo imposto dalla legge al direttore, quando rimanga accertato che lo stesso abbia compiuto atti diretti a ledere l'altrui reputazione ovvero abbia concorso con i suoi collaboratori, consapevolmente, a raggiungere tale evento.