(massima n. 1)
L'esenzione dal passaggio coattivo, prevista dall'art. 1051, quarto comma, c.c. per i fondi costituiti da case, giardini, cortili ed aie ad esse attinenti, si applica anche alle servitù di passaggio da costituirsi in applicazione dell'art. 1054 c.c., in dipendenza di interclusione per effetto di alienazione, sempre che, anche in tale ipotesi, vi sia la possibilità di scelta tra più fondi da asservire ed almeno uno non sia costituito da case, cortili, ecc.