(massima n. 1)
L'azione violenta diretta a ledere l'integritą fisica della vittima non comporta la lesione della sua sfera psichica, annullandone la capacitą di autodeterminazione. Diversamente, l'inevitabile costrizione a subire l'azione violenta insita nella consumazione del reato di lesioni volontarie comporterebbe necessariamente e sempre la configurazione, oltre che del reato di cui all'art. 582 c.p., anche di quella del reato di violenza privata, pur se l'azione aggressiva non fosse rivolta contro la sfera della libertą psichica dell'aggredito.