(massima n. 1)
La procura conferita per un determinato grado del giudizio di merito, ove non escluda espressamente o comunque in modo inequivocabile la facoltā di proporre eventualmente istanza di regolamento di competenza, abilita il difensore alla proposizione di detta istanza, prevalendo, sulla presunzione di conferimento della procura per un determinato grado di giudizio, stabilita dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., la norma speciale di cui all'art. 47, comma primo dello stesso codice. Inoltre quale conseguenza dell'interpretazione estensiva di tale disposizione, imposta dal principio di paritā di trattamento, la parte che intenda resistere all'istanza di regolamento esercitando la facoltā di depositare scritture difensive e documenti concessale dall'ultimo comma del menzionato art. 47 č da ritenersi abilitata a farlo anche con il ministero del difensore nominato per il giudizio di merito, restando in proposito irrilevante che questi, per la fase innanzi alla Corte di cassazione, risulti munito di una procedura inidonea in quanto rilasciata sulla copia notificata del ricorso.