(massima n. 1)
Ai fini della sussistenza della ipotesi criminosa dell'omicidio preterintenzionale, prevista dall'art. 584 c.p., è sufficiente che l'autore dell'aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o a ledere e che esista un rapporto di causa ad effetto tra i predetti atti e l'evento letale. A tal proposito, deve essere sottolineato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 c.p. nel suo significato di battere, colpire, picchiare, bensì in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, sicché anche la spinta, concretandosi in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona, integra il percuotere o, quanto meno, ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale, l'atto diretto a percuotere.