(massima n. 1)
Perché un atto costituisca manifestazione di ultima volontā, riconducibile ai negozi "mortis causa", non č necessario che il dichiarante faccia espresso riferimento alla sua morte ed all'intento di disporre dei suoi beni dopo la sua scomparsa, essendo sufficiente che lo scritto sia espressione di una volontā definitiva dell'autore, compiutamente e incondizionatamente manifestata allo scopo di disporre attualmente dei suoi beni, in tutto o in parte, per il tempo successivo alla propria morte. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la decisione di merito che aveva qualificato come testamento olografo un biglietto autografo del "de cuius" recante la clausola "nessuno faccia osservazione a questo biglietto essendo scritto di sua propria mano").