Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1948 del 29 marzo 1982

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 1051 c.c., due sono le condizioni essenziali per l'ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui: a) la rispondenza dell'ampliamento invocato all'uso conveniente del fondo dominante, nella destinazione preesistente od in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; b) la realizzabilitą di detto ampliamento nei limiti dei criteri fissati dal secondo comma dell'art. 1051 citato. Tale ultimo estremo implica una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati e legittima il proprietario convenuto ad eccepire l'idoneitą di altro accesso (in altro sito o in altro fondo), ove questo realizzi la via pił breve ed idonea e sia meno dannoso dell'ampliamento richiesto.

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