(massima n. 1)
Il reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p. come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442 non č compatibile con l'aggravante della premeditazione. Nel reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p., come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442, le condizioni di abbandono materiale e morale possono ritenersi sussistenti solo quando la madre venga a trovarsi, al momento del parto, in uno stato di isolamento tale che non consenta l'aiuto di presidi sanitari o di altre persone, e che detto isolamento non sia stato determinato dalla madre stessa per sua incuria o indifferenza. Nel reato di infanticidio di cui all'art. 578 c.p. cosė come modificato dalla L. 5 agosto 1981, n. 442, le condizioni di abbandono materiale e morale menzionate dalla norma devono sussistere congiuntamente; esistere oggettivamente; essere connesse al parto nel senso che, in conseguenza della loro oggettiva esistenza, la madre ritenga di non potere assicurare la sopravvivenza del figlio, subito dopo il parto.