(massima n. 1)
L'ampliamento di una servitł di passaggio, ai sensi dell'art. 1051 c.c., trova limite nella valutazione delle contrapposte esigenze dei fondi, in quanto il pregiudizio per il fondo servente non deve essere superiore al vantaggio che ne ricaverebbe il fondo dominante. (Nella specie in base all'enunciato principio la C.S. ha confermato la decisione dei giudici del merito che hanno negato la tutela prevista dal citato art. 1051 c.c. in quanto l'ampliamento del passaggio preesistente quale mezzo al fine del transito di veicoli avrebbe impedito al proprietario del fondo servente di continuare ad utilizzare il passaggio come parcheggio del proprio furgone).