(massima n. 1)
Il delitto di cui all'art. 578 c.p., dopo la modifica intervenuta in virtù dell'art. 2 della L. 5 agosto 1981, n. 442, si differenzia dalla precedente ipotesi criminosa per la qualità del soggetto attivo, che è la madre e non più «chiunque» e sul piano soggettivo perché, quanto alla madre, il «fatto» deve essere stato determinato dalle condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto e, quanto ai correi, in presenza di tali condizioni, perché essi devono agire «al solo scopo di favorire la madre», abbandonandosi, perciò, sul piano normativo, la ragione dell'incriminazione consistente nel fine di salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto. Rispetto alla previgente formulazione immodificato è invece il momento del fatto: immediatamente dopo il parto, trattandosi di un neonato, o durante il parto trattandosi di un feto.