(massima n. 1)
Non č configurabile il delitto di infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale, ma quello di omicidio volontario del neonato, qualora lo stato di abbandono predetto sia stato artatamente e volontariamente creato e mantenuto col fine precipuo di farne derivare la morte. In tal caso infatti, il decesso č collegato causalmente a tali condizioni, che hanno a loro volta determinato la causa patologica fisica ultima dell'evento letale.