(massima n. 1)
Nell'omicidio l'aggravante del nesso teleologico ex art. 576 n. 1 c.p.p. ha natura meramente soggettiva e per la sua struttura concerne i motivi soggettivi dell'agire e non già l'elemento materiale del reato: conseguentemente, per essere estesa ai concorrenti, è necessario che costoro abbiano voluto la finalità conseguita dall'agente materiale ed abbiano con cosciente volontà a tal uopo delegato l'esecutore del reato; ciò in quanto l'art. 113 c.p. così come novellato dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990, n. 19 - afferma che le circostanze concernenti, tra l'altro, i motivi a delinquere sono valutate soltanto con riguardo alla persona cui si riferiscono. (Fattispecie relativa ad ipotesi di concorso ex art. 116 c.p. in omicidio non voluto, rappresentante sviluppo di concordata rapina. Affermando il principio di cui sopra la Cassazione ha rilevato che dall'atteggiamento psicologico inerente a tale anomala figura di concorrente esula qualsiasi rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere - tipici della suddetta aggravante - che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo, sicché non è normativamente e logicamente estendibile nei confronti di detto concorrente l'aggravante del nesso teleologico).