(massima n. 1)
Il reato, previsto dall'art. 572 c.p., assorbe soltanto quelli di percosse e di minacce, i quali costituiscono gli elementi essenziali della violenza fisica o morale propria del delitto di maltrattamenti. Ne consegue che qualora il bene giuridico offeso non riguardi l'assistenza familiare, l'ipotesi di cui al citato art. 572 c.p., concorre con i reati eventualmente verificatisi.