(massima n. 1)
La determinazione del percorso di una costituenda servitù di passaggio deve essere compiuta applicando i due criteri stabiliti dal secondo comma dell'art. 1051 c.c., e cioè quello della maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e l'altro del minor aggravio per il fondo da asservire, previo l'esame di tutte le soluzioni possibili per la realizzazione del passaggio, sicché quando le strade pubbliche che sia possibile raggiungere da un fondo intercluso siano più d'una, con conseguente pluralità di percorsi possibili, la scelta da compiersi dal giudice in base ai cennati criteri deve aver riguardo non alla consistenza e alla posizione topografica della strada pubblica di accesso, ma alle caratteristiche del collegamento fra la strada medesima e il fondo intercluso.