(massima n. 1)
Il reato di violenza sessuale concorre con quello di maltrattamenti allorché la condotta di maltrattamenti sia del tutto autonoma rispetto a quella che ha caratterizzato i rapporti sessuali, non rilevando in proposito il vincolo della continuazione eventualmente ritenuto tra le diverse condotte, mentre il concorso va escluso nell'ipotesi in cui vi sia piena coincidenza tra le due condotte nel senso che il delitto di maltrattamenti sia stato ravvisato per la mera reiterazione degli atti sessuali.