Cassazione penaleSez. VIsentenza n. 9694del 21 ottobre 1982
(1 massima)
(massima n. 1)
Lo stato di nervosismo o la gelosia, tanto pił se morbosa, non escludono l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia ma costituiscono, a volte, uno dei pił pericolosi moventi della speciale ipotesi delittuosa.