(massima n. 1)
Per la configurabilitā del delitto di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) non č necessario un comportamento vessatorio continuo ed ininterrotto. L'elemento unificatore dei singoli episodi č costituito da un dolo unitario, e pressoché programmatico, che abbraccia e fonde le diverse azioni; esso consiste nell'inclinazione della volontā ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione dei maltrattamenti, si va via via realizzando e confermando, in modo che il colpevole accetta di compiere le singole sopraffazioni con la consapevolezza di persistere in una attivitā illecita, posta in essere giā altre volte.