(massima n. 1)
Per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. non si richiede una intenzione di sottoporre il convivente in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attivitą vessatoria e prevaricatoria, gią posta in essere altre volte, la quale riveli, attraverso l'accettazione dei singoli episodi, una inclinazione della volontą a maltrattare una o pił persone conviventi.