(massima n. 1)
Nel delitto di maltrattamenti il dolo, dovendo caratterizzarsi con l'intento di infliggere sofferenze fisiche e morali al soggetto passivo, č sė unitario, in modo da non confondersi con la coscienza e volontā di ciascun frammento della condotta, ma non č necessario che scaturisca da uno specifico programma criminoso rigorosamente finalizzato alla realizzazione del risultato effettivamente raggiunto.