(massima n. 1)
Anche nel caso in cui più fondi distinti siano destinati all'esercizio di una stessa azienda agricola o comunque di una medesima attività il diritto di servitù può costituirsi soltanto a carico (e a vantaggio) di uno o più di detti fondi giuridicamente individuati, e l'accertamento dei requisiti richiesti per il passaggio coattivo ai sensi degli artt. 1051 e 1052 c.c. deve svolgersi con esclusivo riferimento al fondo o ai fondi autonomamente considerati, non essendo consentita la valutazione unitaria dei fondi stessi.