(massima n. 1)
Il dolo del delitto di maltrattamenti in famiglia non richiede la sussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale la serie di condotte aggressive e lesive, sin dalla loro rappresentazione iniziale, siano finalizzate; č invece sufficiente la consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attivitā vessatoria, giā posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalitā della vittima.