(massima n. 1)
Per la sussistenza del nesso di causalitą tra maltrattamenti e lesioni (o morte) non č necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi pił gravi, trovando applicazione il principio recepito nel primo comma dell'art. 41, secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalitą fra l'azione e l'evento. E tra le cause preesistenti debbono ritenersi comprese anche eventuali stati patologici della vittima, che in unione al comportamento dell'agente abbiano contribuito alla produzione dell'evento, cosģ da integrare gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 572 secondo comma c.p. anche per il solo fatto di accelerare, attraverso fatti di maltrattamenti, il momento della morte di una persona destinata a soccombere per grave malattia.