(massima n. 1)
In tema di maltrattamenti in famiglia, integra la circostanza aggravante di cui all'art. 572, secondo comma, c.p. la condotta di colui che ponga in essere fatti di maltrattamento nel cui ambito si inscriva un'azione "finale", anche se compiuta da un concorrente, la quale provochi direttamente il decesso della persona offesa, quando i maltrattamenti, globalmente considerati, pure in considerazione dell'ultimo episodio di violenza, abbiano idoneitą concreta ad offendere il bene vita. (Fattispecie in cui la sentenza impugnata aveva attribuito la morte di un minore non solo all'autore del colpo letale, ma anche ad altro soggetto che aveva maltrattato la vittima con medesime modalitą, ritenendo l'ultima percossa ed il successivo decesso il naturale sviluppo dell'unitaria ed abituale condotta di maltrattamenti).