(massima n. 1)
Agli effetti dell'art. 572 c.p., deve considerarsi famiglia ogni consorzio di persone tra le quali intercorra un legame di relazioni continuative e di consuetudine di vita affini a quello di una normale famiglia legittima. (Fattispecie in tema di convivenza more uxorio, nella quale si č precisato che non ha alcuna rilevanza la cessazione dei rapporti sessuali).