(massima n. 1)
Nella nozione di «maltrattamenti» rientrano i fatti lesivi della integritą fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari, e manifestantisi mediante le sofferenze morali che determinano uno stato di avvilimento o con atti o parole che offendono il decoro e la dignitą della persona, ovvero con violenze capaci di produrre sensazioni dolorose ancorché tali da non lasciare traccia.