(massima n. 1)
Nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce e le privazioni e le umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignitą, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali, fra esse annoverando espressamente la condotta del marito, che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale. Peraltro, in ordine alla configurabilitą del delitto in oggetto, non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalitą e che siano stati, a sua volta, cagionati da motivi contingenti, poiché, data la natura abituale del delitto in oggetto l'intervallo di tempo tra una serie e l'altra di episodi lesivi non fa venir meno l'esistenza dell'illecito.