(massima n. 1)
A norma dell'art. 1051 c.c., la servitù coattiva di passaggio può essere costituita non soltanto per la coltivazione del fondo, ma anche con riferimento a qualsiasi conveniente uso di cui lo stesso sia suscettibile, ivi compresa la sua destinazione ad area fabbricabile. A questo riguardo il giudice deve considerare lo stato attuale del fondo con riguardo alle concrete possibilità di più intensivo sfruttamento ed utilizzazione, potendo eventualmente trarre la prova del carattere edificatorio del fondo stesso da elementi obiettivi, quali la sua ubicazione, le prescrizioni del piano regolatore, la situazione dei fondi contigui, anche in contrasto con i dati catastali, aventi valore meramente indiziario. (Nella specie il fondo classificato in catasto come seminativo, era stato considerato dal giudice di appello quale area fabbricabile e pertanto era stata costituita una servitù di passo coattivo esercitabile con automezzi di qualsiasi tipo e non solo agricolo. La Suprema Corte ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).