(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti in famiglia č configurabile, quanto al rapporto tra coniugi, anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, purchč la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della fattispecie. (Il principio č stato affermato relativamente al caso di reiterate ed offensive manifestazioni di aggressivitā, attuate per lettera o per telefono, tali da obbligare il coniuge separato a cambiare le proprie utenze telefoniche o a disattivarle).