(massima n. 1)
Il reato di maltrattamenti in famiglia č configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietā e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto piuttosto che sia stata istituita in una prospettiva di stabilitā, quale che sia stato poi in concreto l'esito di tale comune decisione.