(massima n. 1)
Integra il delitto di maltrattamenti in famiglia il genitore che tenga nei confronti del figlio minore comportamenti iperprotettivi tali da incidere sullo sviluppo psicofisico dello stesso, a prescindere dal fatto che il minore abbia o meno percepito tali comportamenti come un maltrattamento o vi abbia acconsentito. (Fattispecie in cui la madre, in concorso con il nonno del minore, aveva nel tempo e fino all'etą preadolescenziale di quest'ultimo, posto in essere atteggiamenti qualificati dal giudice del merito come eccesso di accudienza e consistiti nell'impedimento dei rapporti coi coetanei, nell'esclusione del minore dalle attivitą inerenti la motricitą, anche quando organizzate dall'istituzione scolastica, nonché nell'induzione della rimozione della figura paterna costantemente dipinta in termini negativi, fino ad impedire allo stesso minore di utilizzare il cognome del padre).