(massima n. 1)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano parentesi di normalità nella condotta dell'agente e di accordo con i familiari. Pertanto, un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi dell'integrità fisica o morale del soggetto passivo non fa venir meno l'esistenza del reato, ma può dar luogo, come per ogni reato permanente, alla continuazione.