(massima n. 1)
Il delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui all'art. 572 c.p., non viene meno, quale reato abituale, se nel periodo considerato, tra una serie e l'altra di episodi di violenza, venga ripristinata la convivenza ad opera della persona offesa, qualora quest'ultima sia indotta a ciò a causa della mancanza di disponibilità di una diversa situazione alloggiativa.