(massima n. 1)
Nel reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. l'oggetto giuridico non č costituito solo dall'interesse dello Stato alla salvaguardia della famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma anche dalla difesa dell'incolumitą fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalitą nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari; tuttavia, deve escludersi che la compromissione del bene protetto si verifichi in presenza di semplici fatti che ledono ovvero mettono in pericolo l'incolumitą personale, la libertą o l'onore di una persona della famiglia, essendo necessario, per la configurabilitą del reato, che tali atti siano la componente di una pił ampia ed unitaria condotta abituale, idonea ad imporre un regime di vita vessatorio, mortificante e insostenibile (in motivazione, la Corte ha precisato che fatti episodici lesivi di diritti fondamentali della persona, derivanti da situazioni contingenti e particolari, che possono verificarsi nei rapporti interpersonali di una convivenza familiare, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano la propria autonomia di reati contro la persona).