(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 571 c.p. l'uso della violenza nei rapporti educativi come mezzo di correzione e disciplina, comunque non consentito, qualora dal fatto derivi il pericolo di una malattia del corpo e della mente o una lesione o la morte. (Fattispecie in tema di violenza fisica esercitata su dei ragazzi da un organizzatore-vigilante di campeggio montano).